Golden Power: i poteri speciali in parole semplici



Negli ultimi giorni si è sentito parlare del Golden Power, soprattutto alla luce del nuovo Decreto Liquidità. Ma cosa sono questi poteri speciali che il Governo può esercitare? Quando può porli in essere? 

Una piccola spiegazione per chi vuole saperne di più.



La prima volta che sentii parlare del Golden Power fu all’università, durante una lezione. Non approfondimmo molto il discorso ma ricordo delle parole che sopraggiunsero in chiusura, in prossimità della pausa, mentre con i miei colleghi decidevamo dove andare a fumare: «sono dei poteri enormi se ci pensate, ma indispensabili».

L’anno scorso poi, al mio primo giorno nell’Ufficio III della Direzione Generale del Sistema Paese presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il mio Consigliere di Legazione riprese il discorso dal nulla: «[…]dobbiamo spiegare a Luigi come funziona il Golden Power».

E quindi, eccoci qui. 

Del Golden Power si parlò timidamente sui media durante le discussioni inerenti il 5G di qualche mese fa. Negli ultimi giorni, però, sono tornati sotto i riflettori a causa dell’imminente decreto (anticipato ieri in conferenza stampa dal PdC Conte - cd. Decreto Liquidità) pensato per fornire sostegno alle imprese travolte dal Covid-19.


Ma cos’è il Golden Power?

Per quelli che odiano leggere, la farò breve: il Golden Power non è altro che uno scudo, una protezione, che il Governo pone in essere per tutelare quelle attività che rientrano in settori strategici e di interesse nazionale:

  1. sicurezza nazionale;
  2. difesa;
  3. energia;
  4. trasporti;
  5. comunicazioni;
  6. tecnologia 5G;
  7. settori rilevanti ex art. 4, par. 1, Regolamento (UE) 2019/452.

Con tali poteri il Governo avrà la facoltà di dettare specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni, di porre un veto all’adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all’acquisto di partecipazioni.


Per chi ha voglia di approfondire un pò, continuiamo il discorso.


La normativa principale.

Il D.L. n. 21/2012 (convertito con modificazioni dalle L. n. 56/2012) ha disciplinato, e rivisto, la disciplina dei poteri speciali esercitabili dall’esecutivo nei settori della sicurezza nazionale, della difesa e in altri settori con rilevanza strategica quali energia, trasporti e comunicazioni.

Successivamente, il D.L. n. 22/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2019) ha ampliato i settori di applicazione dei poteri speciali anche alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con la tecnologia 5G.

In ultimo, il D.L. n. 105/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2019) ha esteso l’ambito operativo del Golden Power, coordinandolo con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/452 in materia di controllo degli investimenti esteri dirette nell’Unione Europea.


A chi si applicano, come e quando.

I poteri speciali sono esercitabili con riguardo a tutte le società (pubbliche e private) che svolgono attività di rilevanza strategica (non più soltanto, come previsto anteriormente dal D.L. n. 332/1994, per le sole società privatizzate). Tra l’altro, non è nemmeno necessario che lo Stato sia titolare di partecipazioni di tali imprese.

È necessario, ad ogni modo, che vi sia una valutazione governativa circa la «minaccia di grave pregiudizio» agli interessi pubblici. Tale valutazione deve tener conto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza.

I poteri speciali esercitabili dal Governo sono, in estrema sostanza: 1) l’opposizione all’acquisto di partecipazioni; 2) il veto all’adozione di delibere societarie; 3) l’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni.


Le novità del Decreto Liquidità.

Ieri (06.04.2020), durante la conferenza stampa del PdC Conte, si è parlato del Golden Power e delle novità introdotte dal Decreto Liquidità: pensato per fornire sostegno alle imprese travolte dal Covid-19.

Tra le novità introdotte, infatti, vi è l’ampliamento dei settori strategici a cui tali poteri sono esercitabili. Di fatto, l’obiettivo del Governo è quello di evitare che società estere possano approfittare della situazione e acquisire le società nazionali a prezzi stracciati. I settori che si aggiungono a quelli sopra sono: 1) alimentare; 2) assicurativo; 3) finanziario; 4) sanitario.





Fonti e Sitografia

Gazzetta Ufficiale <https://www.gazzettaufficiale.it>.
Presidenza del Consiglio <http://www.governo.it>.